Menù di navigazione

Legge regionale 10 luglio 2018, n. 35

Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini regionali. (1)

Vedi Regolamento 9 aprile 2020, n. 22/R.

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 18 luglio 2018

Art. 5
1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione, previo parere degli enti di gestione delle aree naturali protette interessati dai percorsi dei cammini, che definisce in particolare:
a) i contenuti dell’istanza per la richiesta di riconoscimento di cui all’articolo 2, con indicazione della struttura regionale competente in materia alla sua istruttoria;
b) la definizione dei servizi minimi e l’indicazione della frequenza con cui questi devono essere garantiti agli utenti dei cammini locali di interesse regionale lungo l’intero tracciato degli stessi. Per servizi minimi sono da intendersi quelli che garantiscono la fruizione in sicurezza dei cammini locali di interesse regionale, quali punti prelievo acqua potabile, spazi per la sosta temporanea eventualmente attrezzati con tettoie, aree di copertura del servizio di telefonia mobile e, laddove questa assente o non pienamente garantita, postazioni radio per richiesta soccorso;
c) le modalità per una rappresentazione cartografica omogenea dei cammini locali di interesse regionale;
d) la definizione e le modalità di utilizzo del logo unico identificativo dei cammini locali di interesse regionale.
e) le modalità di individuazione delle associazioni, di cui all’articolo 1, comma 6, finalizzate alla promozione e valorizzazione dei cammini.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.