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Legge regionale 10 luglio 2018, n. 35

Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini regionali. (1)

Vedi Regolamento 9 aprile 2020, n. 22/R.

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 18 luglio 2018

Art. 4
Disciplina dei cammini ricadenti nelle aree naturali protette
1. Gli atti e le attività oggetto della presente legge, destinati ad esplicare i propri effetti all’interno delle aree naturali protette, sono adottati in conformità alle competenze attribuite dalla normativa statale e regionale agli enti di gestione delle aree suddette.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.