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Legge regionale 10 luglio 2018, n. 35

Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini regionali. (1)

Vedi Regolamento 9 aprile 2020, n. 22/R.

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 18 luglio 2018

Art. 3
Promozione dei cammini
1. Nell’ambito dell’attività di promozione turistica regionale di cui alla legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”. Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale), la Regione, mediante Toscana promozione turistica, realizza ordinariamente la promozione dei cammini di cui alla presente legge quali strumenti di attrazione turistica per la Toscana.
2. Gli atti di programmazione regionale di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ), possono prevedere ulteriori misure di promozione dei cammini di cui alla presente legge.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.