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Legge regionale 10 luglio 2018, n. 35

Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini regionali. (1)

Vedi Regolamento 9 aprile 2020, n. 22/R.

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 18 luglio 2018

Art. 2
Riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale
1. La Regione riconosce quali cammini locali di interesse regionale i cammini aventi le caratteristiche di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d), e comma 3, e ricadenti interamente all’interno del territorio regionale.
2. Il riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale avviene a seguito di istanza presentata congiuntamente dagli enti locali territorialmente interessati dai percorsi di cui è chiesto il riconoscimento, anche di concerto con soggetti terzi giuridicamente riconosciuti privi della finalità di lucro ed espressione a vario titolo dei territori interessati. Gli enti locali che hanno ottenuto il riconoscimento sono responsabili della corretta gestione del cammino per le parti di propria competenza territoriale, fatti salvi diversi accordi intercorrenti fra gli stessi e comunicati alla Regione.
3. L’istanza di cui al comma 2, presentata con le modalità indicate dal regolamento di cui all’articolo 5, contiene in particolare i seguenti elementi:
a) il tracciato del cammino di cui si chiede il riconoscimento e la relativa cartografia;
b) le informazioni necessarie ad evidenziare il legame storico fra i luoghi interessati dal cammino;
c) gli elementi utili a garantire la accessibilità e la fruibilità dei cammini, quali l’indicazione delle tappe e delle strutture di pubblico servizio presenti lungo il percorso e i tempi medi di percorrenza.
4. La Regione valuta l’istanza di riconoscimento avvalendosi del comitato tecnico di cui all’articolo 7 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 14 dicembre 2006, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 : Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche), integrato da tre esperti in storia designati, fra i docenti, uno ciascuno dalle Università degli studi di Firenze, di Pisa e di Siena. La partecipazione ai lavori del comitato così integrato avviene a titolo gratuito.
5. Il riconoscimento di cammino locale di interesse regionale è effettuato con decreto dirigenziale della competente struttura della Giunta regionale.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.