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Legge regionale 10 luglio 2018, n. 35

Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini regionali. (1)

Vedi Regolamento 9 aprile 2020, n. 22/R.

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 18 luglio 2018

Art. 1
Oggetto e finalità
1. La Regione Toscana interviene nella promozione e nella valorizzazione dei cammini presenti nel proprio territorio in attuazione delle finalità dell’articolo 4 comma 1, lettera m), dello Statuto e per incrementare il turismo nel territorio regionale.
2. Ai fini della presente legge per cammini si intendono:
a) gli itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio di Europa, in ultimo in attuazione della risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa CM/Res(2013)67 adottata il 18 dicembre 2013 di revisione del regolamento disciplinante le modalità e le condizioni per il riconoscimento della certificazione di “Itinerario culturale del Consiglio d’Europa”;
b) i cammini interregionali, individuati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in accordo con le regioni interessate;
c) i cammini per i quali è in corso la valutazione per il riconoscimento di itinerario culturale di cui alla lettera a);
d) i cammini, riconosciuti dalla Regione quali cammini locali di interesse regionale, in quanto colleganti luoghi fra loro accomunati da significativi e documentati fatti storici o da tradizioni storicamente documentate, la cui estensione interessi di norma almeno tre comuni.
3. I cammini di cui al comma 2, lettera d):
a) rientrano nell’attività escursionistica di cui all’articolo 2 della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche);
b) sono suddivisi in tappe di almeno quindici chilometri l’una;
c) sono inseriti nel catasto della rete escursionistica regionale di cui all’articolo 4 della l.r. 17/1998 per le parti collocate in area extra urbana.
4. I cammini di cui al comma 2, lettera d), devono garantire l’accessibilità agli utenti in sicurezza. L’accessibilità comporta l’obbligo dei soggetti responsabili della gestione della viabilità afferenti i cammini, o di parti di essa, di garantire il superamento delle barriere architettoniche per gli utenti con problematiche di deambulazione, quando ciò risulta tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile.
5. I cammini di cui al comma 2, lettera d), sono identificati da un logo, definito con il regolamento di cui all’articolo 5.
6. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione può aderire ad associazioni finalizzate alla promozione e valorizzazione di itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d’Europa con le modalità di cui all’articolo 4 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), nonché individuare le associazioni finalizzate alla promozione e valorizzazione dei cammini di cui al comma 2, attraverso l’istituzione di un elenco. Le modalità di iscrizione e cancellazione all’elenco sono definite con il regolamento di cui all’articolo 5.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.