Legge regionale 7 agosto 2018, n. 49
Disposizioni per lo svolgimento dell’apicoltura e per la tutela delle api. Modifiche alla l.r. 21/2009 .
Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018
Art. 6
Avvio dell’attività di apicoltura per autoconsumo. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 21/2009
1. L’articolo 5 della l.r. 21/2009 è sostituito dal seguente:
“
Art. 5 Avvio dell’attività di apicoltura per autoconsumo
1. L’attività di apicoltura per autoconsumo è soggetta alla presentazione ai servizi veterinari delle aziende USL di una dichiarazione di inizio attività comprensiva della consistenza degli apiari e della richiesta di assegnazione del codice identificativo, tramite l’accesso alla BDA, con le modalità e nei termini di cui al d.m. salute 11 agosto 2014.
2. I servizi veterinari delle aziende USL validano i dati della dichiarazione di cui al comma 1 e provvedono, con le modalità di cui al d.m. 11 salute agosto 2014, ad attribuire il codice identificativo entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.
”.