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Legge regionale 8 giugno 2018, n. 28

Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002 . Disposizioni di riordino del mercato del lavoro.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, dell' 8 giugno 2018

Art. 12
Programma annuale delle attività. Modifiche all’articolo 21 decies della l.r. 32/2002
1. La rubrica dell’articolo 21 decies della l.r. 32/2002 è sostituita dalla seguente: “
Programma annuale delle attività
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 21 decies della l.r. 32/2002 le parole: “
31 luglio
” sono sostituite dalle seguenti: “
31 ottobre
” e le parole: “
piano annuale
” sono sostituite dalle seguenti: “
programma annuale
”.
3. Al comma 2 dell’articolo 21 decies della l.r. 32/2002 le parole: “
piano annuale
” sono sostituite dalle seguenti: “
programma annuale
”.
4. Al comma 3 dell’articolo 21 decies della l.r. 32/2002 la parola: “
piano
” è sostituita dalla seguente: “
programma
”.
4. Entro i termini previsti per l’invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul bilancio preventivo economico di cui all’articolo 21 duodecies, commi 3 e 4, la Giunta regionale provvede all’approvazione del programma di attività, previa verifica del rispetto degli indirizzi regionali di cui al comma 1, e lo trasmette al Consiglio regionale.
”.
6. Dopo il comma 4 dell’articolo 21 decies della l.r. 32/2002 è aggiunto il seguente:
4 bis. La Giunta regionale prescrive al direttore dell’Agenzia la modifica del programma di attività nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di garantire l’allineamento dello stesso al bilancio preventivo economico approvato a seguito del parere del Consiglio regionale.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.