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Legge regionale 30 maggio 2018, n. 26

Esercizio dell'attività di acquacoltura in mare. Modifiche alla l.r. 66/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, dell' 8 giugno 2018





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 agosto 2012, n. 134 e, in particolare, l’articolo 59, commi 11 e 12;


Vista la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura);


Visto il parere favorevole, con raccomandazione, del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 19 marzo 2018;


Considerato quanto segue:


1. Per assicurare una più efficace operatività della commissione consultiva regionale della pesca e dell’acquacoltura si prevede di incrementare il numero dei partecipanti delle associazioni di categoria della pesca rispetto all’unico rappresentante per tutte le associazioni attualmente previsto;


2. Si modificano alcune disposizioni concernenti gli strumenti e le procedure per la programmazione degli interventi in materia di pesca professionale e acquacoltura per renderle coerenti con il modello di programmazione regionale delineato dalla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ) e recepito dal programma regionale di sviluppo (PRS) approvato dal Consiglio regionale con risoluzione 15 marzo 2017, n. 47;


3. Si introducono disposizioni per disciplinare l’avvio dell’attività di acquacoltura in mare. La necessità di disciplinare l’inizio di tale attività è stata avvertita dal legislatore statale già da alcuni anni. Con il Sito esternod.l. 83/2012 (articolo 59, commi 11 e 12) convertito dalla Sito esternol. 134/2012 , e con i successivi decreti attuativi (decreto del Ministro delle politiche agricoli alimentari e forestali 14 febbraio 2013 n. 79 e decreto direttoriale 3 novembre 2017), il legislatore statale ha assoggettato ad autorizzazione ministeriale l’esercizio di nuovi impianti di acquacoltura in mare posti a una distanza superiore a un chilometro dalla costa. Tuttavia, rientrando la pesca nella potestà legislativa regionale, il legislatore statale ha previsto nel sopracitato articolo 59, comma 12, una clausola di cedevolezza, secondo la quale la competenza statale al rilascio dell’autorizzazione vale fino a quando ciascuna regione non avrà adottato una propria normativa, la quale dovrà comunque rispettare le disposizioni comunitarie in materia e i vincoli di cui all’Sito esternoarticolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);


4. Al fine di esercitare la competenza legislativa regionale, pertanto, si interviene in questa materia e nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa di cui all’Sito esternoarticolo 19 della l. 241/1990 , si prevede, per l’avvio dell’attività di acquacoltura in mare, l’obbligo di presentazione di una segnalazione di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 bis della stessa legge, previa acquisizione della concessione demaniale;


5. L’obbligo di presentazione della SCIA viene previsto per tutti gli impianti e questo al fine di non creare disparità di trattamento tra gli operatori del settore interessati;


6. In linea con quanto stabilito dall’Sito esternoarticolo 4, comma 8, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’Sito esternoarticolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 ), si prevede che la durata della concessione di zone di mare territoriale per l’esercizio dell’acquacoltura sia stabilita sulla base di un piano economico finanziario degli investimenti e dei relativi costi da ammortizzare;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.