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Legge regionale 25 maggio 2018, n. 25

Disposizioni in materia di valutazioni ambientali in attuazione Sito esternodel decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 . Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 46/2013 .

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, dell' 1 giugno 2018

Art. 27
Esercizio dei poteri sostitutivi. Sostituzione dell'articolo 61 della l.r. 10/2010
1. L'articolo 61 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
Art. 61 Esercizio dei poteri sostitutivi
1. Per le procedure di cui agli articoli 45 bis e 45 ter, il Presidente della Giunta regionale, su istanza del proponente, procede all’esercizio dei poteri sostitutivi secondo le disposizioni della legge regionale 21 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), in caso di inutile decorso dei termini per la conclusione dei procedimenti in materia di VIA previsti nella Sito esternoparte seconda del d.lgs. 152/2006 e di accertata inerzia delle autorità competenti nell'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 2, commi da 9 a 9 quater, Sito esternodella l. 241/1990 e di cui agli articoli 11 bis e 11 quater della l.r. 40/2009 .
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.