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Legge regionale 25 maggio 2018, n. 25

Disposizioni in materia di valutazioni ambientali in attuazione Sito esternodel decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 . Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 46/2013 .

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, dell' 1 giugno 2018

Art. 21
Disposizioni per la procedura di verifica di assoggettabilità. Modifica dell'articolo 48 della l.r. 10/2010
1. Il comma 1 dell'articolo 48 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
1. Per i progetti compresi nell'allegato IV alla Sito esternoparte seconda del d.lgs. 152/2006 , il proponente, ai fini della trasmissione dello studio preliminare ambientale di cui all'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto, presenta all'autorità competente un'istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità.
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 48 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
2. Lo studio preliminare ambientale, redatto in conformità all'allegato IV-bis alla Sito esternoparte seconda del d.lgs. 152/2006 :
a) tiene conto dei criteri di cui all'allegato V del medesimo decreto;
b) per i fini di cui al punto 1, lettera b), ed al punto 2 dell'allegato IV-bis alla Sito esternoparte seconda del d.lgs. 152/2006 , descrive la relazione del progetto con le norme ed i vincoli, nonché con i piani e programmi a carattere settoriale, territoriale, ambientale e paesaggistico;
c) in attuazione dei principi generali per la VIA, di cui all’Sito esternoarticolo 4 del d.lgs. 152/2006 , con particolare riferimento alla necessità di garantire un’equa distribuzione dei vantaggi connessi
all’attività economica, contiene un allegato che illustra e quantifica le ricadute socio economiche del progetto sul territorio interessato, con riferimento:
1) agli effetti attesi sui livelli occupazionali, diretti e indotti, prodotti sia in fase di realizzazione che di esercizio dell’opera;
2) ai benefici economici attesi per il territorio, diretti ed indiretti, prodotti sia in fase di realizzazione che di esercizio dell’opera.
”.
3. Il comma 3 dell'articolo 48 della l.r. 10/2010 è abrogato.
4. Al comma 6 dell'articolo 48 della l.r. 10/2010 le parole: “all'articolo 20, comma 4,” sono sostituite dalle seguenti : “all'articolo 19, comma 6,”.
5. Dopo il comma 6 dell'articolo 48 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:
6 bis. Per la realizzazione dell'opera oggetto di verifica di assoggettabilità, in caso di esclusione dalla procedura di VIA, i termini definiti nel provvedimento di verifica, comunque non inferiori a 5 anni, decorrono dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di verifica.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.