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Legge regionale 25 maggio 2018, n. 25

Disposizioni in materia di valutazioni ambientali in attuazione Sito esternodel decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 . Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 46/2013 .

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, dell' 1 giugno 2018

Art. 20
Oneri istruttori. Modifiche all'articolo 47 ter della l.r. 10/2010
1. Il comma 3 dell'articolo 47 ter della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
3. Per i procedimenti di competenza regionale, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di determinazione e le tariffe da applicare ai fini del versamento della somma di cui ai commi 1 e 2, nonché le relative modalità di corresponsione. I comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti.
”.
2. Il comma 4 dell'articolo 47 ter della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
4. Nelle more dell'approvazione delle deliberazioni di cui al comma 3, il proponente è tenuto a versare a favore dell'autorità competente, per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati, una somma pari allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.