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Legge regionale 25 maggio 2018, n. 25

Disposizioni in materia di valutazioni ambientali in attuazione Sito esternodel decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 . Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 46/2013 .

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, dell' 1 giugno 2018

Art. 11
Partecipazione. Raccordo con la l.r. 46/2013 . Sostituzione dell'articolo 42 della l.r. 10/2010
1. L'articolo 42 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
Art. 42 Partecipazione. Raccordo con la l.r. 46/2013
1. Le procedure partecipative nell'ambito dei procedimenti in materia di VIA si svolgono secondo quanto stabilito dal presente titolo III.
2. Fatto salvo quanto previsto in materia di dibattito pubblico dall'Sito esternoarticolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
a) gli istituti partecipativi disciplinati dalla l.r. 46/2013 riguardanti i progetti di cui agli allegati III e IV alla Sito esternoparte seconda del d.lgs. 152/2006 , si concludono anteriormente alla presentazione dell'istanza di avvio delle procedure di VIA;
b) la condizione di procedibilità di cui all’articolo 8, comma 7, della l.r. 46/2013 si applica ai progetti di cui alla lettera a), esclusivamente nei seguenti casi:
1) ove l'istituto partecipativo sia richiesto volontariamente dal soggetto proponente;
2) per le opere e gli interventi finanziati, anche in parte, dalla Regione, ove sia così stabilito dall'atto di assegnazione del finanziamento.
3. I provvedimenti conclusivi delle procedure di VIA tengono conto degli esiti degli eventuali istituti partecipativi svolti. A tal fine il proponente allega all'istanza di avvio delle procedure di VIA i risultati dell'istituto partecipativo svolto
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.