Menù di navigazione

Legge regionale 15 maggio 2018, n. 21

Trasferimento di porzione di area posta in Firenze, via di Novoli, al Comune di Firenze.

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 23 maggio 2018





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere b) ed i), l’articolo 58 e l’articolo 62 dello Statuto;


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di servizi educativi per la prima infanzia);


Considerato quanto segue:


1. La Regione Toscana ha tra le proprie finalità la qualificazione dei servizi rivolti ai bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni e con le disposizioni normative adottate, in particolare con il d.p.g.r. 41/R/2013, ha definito le disposizioni organizzative di tali servizi. In attuazione delle suddette finalità, allo scopo di concorrere all’abbattimento delle liste di attesa dei servizi educativi comunali, la Regione trasferisce, con la presente legge, al Comune di Firenze, un lotto di sua proprietà da destinare a struttura educativa per l’infanzia, secondo il progetto realizzato dai competenti uffici regionali, affinché il Comune di Firenze provveda alla realizzazione della stessa struttura. Unitamente all’area è trasferito il progetto;


2. Appare necessario prevedere una convenzione tra la Regione Toscana e il Comune di Firenze, al fine di regolare l’eventuale destinazione di una parte di posti della struttura educativa a favore dei figli dei dipendenti della Regione Toscana;


3. Al fine di poter provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge:



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.