Menù di navigazione

Legge regionale 15 maggio 2018, n. 21

Trasferimento di porzione di area posta in Firenze, via di Novoli, al Comune di Firenze.

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 23 maggio 2018

Art. 1
Finalità e destinazione del bene
1. Al fine di concorrere all’abbattimento delle liste di attesa dei servizi educativi comunali all’infanzia, il lotto costituito dalla porzione di area in fregio a via di Novoli, coincidente con il sedime e la pertinenza dell’edificio da destinare a struttura educativa per l’infanzia secondo il progetto realizzato dai competenti uffici regionali, è trasferito gratuitamente al patrimonio indisponibile del Comune di Firenze affinché vi realizzi, a proprie cura e spese, la struttura educativa. Il lotto è evidenziato nella planimetria generale allegata alla presente legge.
2. La Regione ed il Comune di Firenze disciplinano con apposita convenzione l’eventuale destinazione di una parte dei posti della struttura educativa a favore dei figli dei dipendenti della Regione Toscana.
1.
2.
Art. 2
Procedura
1. La proprietà è trasferita al Comune di Firenze a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ogni onere comunque connesso e conseguente alla cessione è a carico del Comune di Firenze.
2. Il progetto per la realizzazione della struttura educativa realizzato dagli uffici regionali è trasferito unitamente all’area al Comune di Firenze.
3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, che costituisce titolo per la trascrizione e la voltura catastale a favore del Comune di Firenze, è approvato lo schema di verbale di consegna dell’area, con l’indicazione di vincoli e servitù cui è assoggettato il trasferimento.
4. La consegna dell’area è effettuata dal dirigente regionale competente in materia di patrimonio mediante la sottoscrizione del verbale di cui al comma 3.
1.
2.
3.
4.
Art. 3
Condizione risolutiva
1. La cessione in proprietà dell’area è sottoposta alla condizione risolutiva del mancato inizio dei lavori per la realizzazione della struttura di cui all’articolo 1, da parte del Comune di Firenze, alla data del 30 giugno 2019. In caso di avveramento della condizione risolutiva, l’area, unitamente al relativo progetto, è riacquistata nella proprietà della Regione Toscana nella situazione in cui è stata consegnata, senza che il Comune di Firenze possa pretendere dalla Regione alcunché a qualsiasi titolo o ragione.
2. Nell’ipotesi in cui si verifichi la condizione risolutiva di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale provvede con decreto a dichiarare il trasferimento del bene al patrimonio regionale. Tale decreto costituisce titolo per la trascrizione e la voltura catastale a favore della Regione.
1.
2.
Art. 4
Vincolo di destinazione
1. Le attività di cui all’articolo 1 sono gestite dal Comune di Firenze prioritariamente in forma diretta o mediante appalto di servizi. La gestione attraverso concessione del servizio è ammessa in via subordinata esclusivamente nel caso in cui la comprovata sussistenza di vincoli finanziari o normativi impediscano il ricorso alle altre modalità gestionali stabilite dal presente comma.
2. La cessazione dell’utilizzo del bene per le finalità di cui all’articolo 1 determina la retrocessione della proprietà dell’area alla Regione, ivi compresa la costruzione su di essa realizzata, senza che alcunché sia dovuto al Comune di Firenze a qualsiasi titolo o ragione.
3. Nell’ipotesi di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale provvede con decreto a dichiarare il trasferimento del bene al patrimonio regionale. Tale decreto costituisce titolo per la trascrizione e la voltura catastale a favore della Regione.
1.
2.
3.
Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.