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Legge regionale 16 aprile 2018, n. 15

Disposizioni in materia di tirocini non curriculari. Modifiche alla l.r.32/2002 .

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 24 aprile 2018

Art. 2
Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curriculari. Sostituzione dell’articolo 17 ter della l.r. 32/2002
1. L’articolo 17 ter della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
Art. 17 ter Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curriculari
1. Il tirocinio non curriculare è attivato da un soggetto promotore che è garante della regolarità e qualità dell’esperienza formativa.
2. Sono soggetti promotori:
a) i centri per l’impiego;
b) gli enti bilaterali;
c) le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
d) le università e gli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale abilitati al rilascio di titoli accademici aventi valore legale in Italia;
e) gli istituti tecnici superiori (ITS);
f) le associazioni rappresentative delle professioni non organizzate, iscritte nell’elenco di cui all’
Sito esternoarticolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4
(Disposizioni in materia di professioni non organizzate) che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi della normativa statale e regionale;
g) l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);
h) gli enti in house del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ANPAL e di altri ministeri per programmi di rilevanza nazionali;
i) le cooperative iscritte all’albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi;
j) i soggetti iscritti nell’elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro ai sensi dell’articolo 20 ter;
k) le associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato.
3. Il tirocinio è svolto presso un soggetto ospitante, pubblico o privato, che stipula una convenzione con il soggetto promotore per ospitare nella propria sede uno o più tirocinanti. Alla convenzione è allegato un progetto formativo che stabilisce gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata, entro i limiti di cui ai commi 9 e 10, e le modalità di svolgimento del tirocinio.
4. Lo schema-tipo della convenzione di cui al comma 3 è approvato dal dirigente della competente struttura regionale.
5. Un soggetto privato non può rivestire il ruolo, in relazione allo stesso tirocinio, di soggetto promotore e di soggetto ospitante.
6. I tirocini non curriculari sono soggetti alla comunicazione obbligatoria prevista dall’
Sito esternoarticolo 9 bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510
(Disposizioni urgenti in
materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 28 novembre 1996, n. 608
.
7. Il soggetto promotore è tenuto direttamente, o per il tramite del soggetto ospitante attraverso la convenzione di cui al comma 3, ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), oltre che per la
responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La copertura assicurativa comprende eventuali attività svolte dal tirocinante anche al di fuori dell’azienda, ma rientranti nel progetto formativo. Se il promotore è un soggetto pubblico le spese assicurative del tirocinio sono a carico del soggetto ospitante.
8. Il soggetto promotore nomina un tutore responsabile delle attività didattico-organizzative, che ha la funzione di raccordo tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante per monitorare l’attuazione del progetto formativo. Il soggetto ospitante nomina un tutore per ogni tirocinante, che è responsabile del suo inserimento ed affiancamento sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio.
9. La durata del tirocinio è diversificata a seconda delle competenze da acquisire e degli obiettivi di apprendimento. In ogni caso non può essere inferiore a due mesi e superiore a sei mesi, proroghe comprese, fatto salvo quanto previsto al comma 10.
10. La durata massima del tirocinio è:
a) di dodici mesi, proroghe comprese, per i soggetti laureati e per coloro che hanno conseguito il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di tecnico superiore, purché il tirocinio sia attivato entro ventiquattro mesi dal conseguimento del relativo titolo e sia relativo ad un profilo professionale coerente con il titolo di studio;
b) di ventiquattro mesi, proroghe comprese, per i soggetti disabili di cui all’articolo 17 bis, comma 5, lettera a);
c) di dodici mesi, proroghe comprese, per i soggetti svantaggiati, di cui all’articolo 17 bis, comma 5, lettera b).
11. Al tirocinante è corrisposto un rimborso spese forfettario da parte del soggetto ospitante nella misura minima stabilita dal regolamento di cui all’articolo 32. Il rimborso spese forfettario può essere corrisposto da soggetti pubblici o privati che finanziano progetti di tirocinio, nei casi e con le modalità previste dal regolamento. Se il tirocinio è svolto dai soggetti di cui all'articolo 17 bis, comma 4, lettere a) e b), percettori di strumenti di sostegno al reddito, il rimborso spese non è dovuto, fatti salvi i casi in cui l’importo della suddetta indennità risulti inferiore al rimborso spese forfettario, nel qual caso è corrisposta al tirocinante un’integrazione fino alla concorrenza dell'importo minimo del rimborso spese a titolo forfettario.
12. Al termine del tirocinio il soggetto promotore e il soggetto ospitante redigono una relazione finale che documenta le attività effettivamente svolte e la consegnano al tirocinante. Le competenze acquisite dal tirocinante sono registrate nel libretto formativo del cittadino.
13. Lo schema-tipo della relazione finale di cui al comma 12 è approvato dal dirigente della competente struttura regionale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.