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Legge regionale 16 aprile 2018, n. 15

Disposizioni in materia di tirocini non curriculari. Modifiche alla l.r.32/2002 .

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 24 aprile 2018

Art. 1
Tirocini: tipologie e destinatari. Sostituzione dell'articolo 17 bis della l.r. 32/2002
1. L'articolo 17 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) è sostituito dal seguente:
Art. 17 bis Tirocini: tipologie e destinatari
1. La Regione, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tutela il tirocinio non curriculare quale esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, non costituente rapporto di lavoro, realizzata presso soggetti pubblici e privati nel territorio regionale.
2. I tirocini non curriculari si distinguono in:
a) tirocini formativi e di orientamento;
b) tirocini finalizzati all'inserimento o al reinserimento al lavoro.
3. I tirocini formativi e di orientamento sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità dei soggetti neo-diplomati, neo-laureati, di coloro che hanno conseguito il certificato di specializzazione tecnica superiore, il diploma di tecnico superiore o una qualifica professionale, entro ventiquattro mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio o qualifica.
4. I tirocini finalizzati all'inserimento o al reinserimento al lavoro sono rivolti a:
a) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150
(Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183
);
b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro o beneficiari dei fondi di solidarietà bilaterali;
c) lavoratori a rischio di disoccupazione di cui all'
Sito esternoarticolo 19, comma 4, del d. lgs. 150/2015
;
d) soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione, nel rispetto dei limiti di orario di cui all'
Sito esternoarticolo 4, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
(Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro).
5. I tirocini di cui ai commi 3 e 4 possono inoltre essere destinati:
a) ai soggetti disabili di cui all’
Sito esternoarticolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68
(Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
b)ai seguenti soggetti svantaggiati:
1) soggetti svantaggiati, di cui all’
Sito esternoarticolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381
(Disciplina delle cooperative sociali);
2) persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento previsti dall’
Sito esternoarticolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228
(Misure contro la tratta di persone) e dall’
Sito esternoarticolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
3) vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all’
Sito esternoarticolo 5 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93
(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 15 ottobre 2013, n. 119
;
4) richiedenti protezione internazionale e titolari di status di “rifugiato” o di “protezione sussidiaria” di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e) e g),
Sito esternodel decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
(Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato);
5) titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, di cui all’
Sito esternoarticolo 5, comma 6, del d.lgs. 286/1998
e all’
Sito esternoarticolo 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008
;
6) profughi di cui alla
Sito esternolegge 26 dicembre 1981, n. 763
(Normativa organica per i profughi).
6. La Regione promuove altresì, anche attraverso accordi con le istituzioni scolastiche e le università, lo sviluppo dei tirocini curriculari inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici o previsti all’interno di un percorso di istruzione per realizzare l’alternanza studio e lavoro.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.