Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
Codice del Commercio. (30)
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018
Art. 67
Collaudo
1. I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione non possono essere posti in esercizio prima del collaudo effettuato da un professionista abilitato, ai sensi dell'articolo 10 del d.p.r. 160/2010 .
2. Ogni quindici anni dall’ultimo collaudo il titolare presenta una perizia giurata al SUAP, predisposta da un professionista abilitato, attestante l'idoneità tecnica dell'impianto ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale.
3. Il collaudo non è previsto per la realizzazione delle modifiche di cui all’articolo 66, comma 1, soggette a SCIA. In tali casi la regolarità dell’intervento è attestata da perizia giurata predisposta da un professionista abilitato, che il titolare trasmette al SUAP e all’ufficio competente dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Note del Redattore:
Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .
Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.