Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
Codice del Commercio. (30)
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018
Art. 44
Obbligo di regolarità contributiva
1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 35 e nell’ambito dei controlli sulle SCIA presentate ai sensi dell'articolo 38, i comuni verificano, con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale, la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS e dell'INAIL, salvo quanto previsto dall'articolo 45, comma 1, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 (Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 , e secondo i requisiti e le modalità stabiliti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva “DURC”).
2. I comuni effettuano verifiche della regolarità contributiva dei soggetti abilitati al commercio su aree pubbliche secondo le modalità di cui all’articolo 6 del d.m. lavoro 30 gennaio 2015.
3. Le imprese non ancora iscritte al registro delle imprese alla data del rilascio dell'autorizzazione o della presentazione della SCIA, o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, sono soggette alla verifica di regolarità contributiva decorsi centottanta giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese e comunque entro i sessanta giorni successivi.
4. La partecipazione a mercati, mercati straordinari, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario da parte di soggetti abilitati in altre regioni è subordinata alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) o alla presentazione della documentazione sostitutiva di cui all'articolo 45, se la regolarità contributiva, nella Regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituisce un presupposto per l'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche.
5. La partecipazione da parte di imprese a mercati, mercati straordinari, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario, è subordinata alla verifica di regolarità contributiva, fatta salva l’ipotesi di attività esercitata nel periodo intercorrente tra l’esito negativo della verifica e la decadenza del titolo abilitativo di cui all’articolo 127, comma 1, lettera e). (38)
Note del Redattore:
Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .
Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.