Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
Codice del Commercio. (30)
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018
CAPO VI
Somministrazione di alimenti e bevande
Art. 47
Definizioni
1. Ai fini del presente capo, si intende:
a) per somministrazione di alimenti e bevande, la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell'esercizio;
b) per superficie di somministrazione, l'area appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture, se accessibile alla clientela. Non costituisce superficie di somministrazione l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi;
c) per impianti e attrezzature di somministrazione, tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande, nei locali e nelle superfici di cui alla lettera a);
d) per sagra, la manifestazione finalizzata alla promozione delle tradizioni enogastronomiche e dei prodotti alimentari tipici locali o inseriti nell’archivio regionale dei prodotti tipici o certificati;
e) per somministrazione presso il domicilio del consumatore, l'organizzazione di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai suoi familiari e alle persone da lui invitate, svolto presso l'abitazione del consumatore nonché nei locali in cui lo stesso si trovi per motivi di lavoro, studio, per lo svolgimento di cerimonie, convegni e attività similari;
f) per somministrazione nelle mense e nei bar aziendali, la somministrazione di alimenti e bevande offerta, in strutture dotate di autonomia tecnico-funzionale, dal datore di lavoro, pubblico o privato, ai propri dipendenti e ai dipendenti di altre aziende convenzionate, in forma diretta o tramite l'opera di altro soggetto con il quale abbia stipulato apposito contratto.
Art. 48
Esercizio dell'attività
1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. Tali esercizi possono somministrare anche le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
1 bis. Sono soggette al possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12, le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 53, comma 1, lettere a), b), c), d) e g)(39)
1 ter. Sono soggette al possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 53, comma 1, lettere c bis), e), f), h), i) e j), nonché quelle effettuate nelle sedi delle associazioni e dei circoli di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati) e quelle effettuate in contesti in cui l’accesso è consentito solo previo possesso di un titolo di ingresso o è riservato a determinati soggetti(39)
2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.
3. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande, compresa quella di cui all’articolo 51, è soggetta a notifica sanitaria ai sensi del reg. (CE) n. 852/2004.
4. L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri relativi alla sorvegliabilità stabiliti dal Ministero dell'Interno.
5. Gli esercizi di cui al comma 1 hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi.
6. La somministrazione di bevande alcoliche può essere limitata o vietata dal comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico.
Art. 49
Requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
1. Il comune, previa concertazione con le organizzazioni di cui all'articolo 3, comma 2, nell’ambito delle proprie funzioni di programmazione, definisce i requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, compresi quelli di cui all’articolo 51, anche in relazione alle specificità delle diverse parti del territorio comunale, tenendo conto dei seguenti indirizzi:
a) vocazione delle diverse aree territoriali;
b) salvaguardia e qualificazione delle aree di interesse artistico, ambientale, storico e culturale, recupero di aree o edifici di particolare interesse attraverso la presenza di qualificate attività di somministrazione;
c) esistenza di progetti di qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio di cui al capo XV.
2. I requisiti di cui al comma 1 possono riferirsi anche alla materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e all'impatto ambientale. I comuni possono anche imporre limitazioni all’apertura di nuovi esercizi limitatamente ai casi in cui ragioni, non altrimenti risolvibili, di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità, rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità.
3. Il comune, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della sostenibilità, della qualità urbana e della sicurezza, può stabilire una specifica destinazione d’uso funzionale di somministrazione per gli immobili, nonché limitazioni nelle variazioni di destinazione d’uso degli stessi e specifici divieti, vincoli e prescrizioni, anche al fine di valorizzare e tutelare aree di particolare interesse del proprio territorio.
4. Il comune, ove riscontri che parti del proprio territorio, in relazione alla loro specificità, risultino carenti di servizio, può prevedere misure e interventi volti a favorire e incentivare l’insediamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riguardo alle aree insulari, montane e rurali.
Art. 50
Abilitazione all'esercizio dell'attività
1. L’apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a SCIA, ai sensi dell'articolo 19 bis della l. 241/1990 , da presentare al SUAP competente per territorio. L'apertura e il trasferimento di sede sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio nelle zone soggette a tutela eventualmente individuate dal comune ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del d.lgs. 59/2010 .
2. La riduzione della superficie di somministrazione è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.
3. I requisiti di cui all’articolo 48, commi 2, 3 e 4, e all’articolo 49, devono sussistere anche in caso di variazione della superficie di somministrazione o di modifiche strutturali dei locali.
4. Non costituisce ampliamento della superficie di somministrazione l'utilizzo di un'area privata all'aperto o di un'area pubblica data in concessione, attigue all'esercizio di somministrazione e attrezzate con tavoli e sedie, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza dei luoghi e degli utenti e delle norme in materia igienico-sanitaria.
Art. 51
Attività stagionale
1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande ha carattere stagionale se viene esercitata in maniera frazionata e non continuativa per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni nell'anno solare.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività si applicano le procedure di cui all'articolo 50, indicando nella SCIA il periodo o i periodi nei quali è svolta l'attività.
Art. 52
Attività temporanea
1. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è temporanea quando è svolta in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, culturale, tradizionale, politico, sindacale, sportivo o di eventi locali straordinari e di eventi e manifestazioni organizzate da enti del terzo settore, ai sensi dell’articolo 70, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ).
2. L'attività di cui al comma 1 non può avere durata superiore a dieci giorni consecutivi o comprendenti due fine settimana consecutivi (40), fatta eccezione per quella svolta in occasione di manifestazioni a carattere politico, sindacale, sportivo, religioso o organizzate dalle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 32 del d.lgs. 117/2017 , (20) dalle associazioni di promozione sociale di cui all’articolo 35 del d.lgs. 117/2017 , dalle associazioni pro-loco di cui all'articolo 16 della l.r. 86/2016 o da soggetti che abbiano ottenuto la concessione di suolo pubblico previo esperimento di procedure di evidenza pubblica.
3. L'attività di cui al comma 1 è soggetta a SCIA, ai sensi dell'articolo 19 bis della l. 241/1990 , da presentare al SUAP competente per territorio, può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione e ai locali o aree in cui questa si svolge, non può essere affidata in gestione a soggetti diversi dagli organizzatori.
4. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 70, comma 2, del d. lgs. 117/2017 , l'attività di cui al comma 1 è soggetta al possesso dei requisiti di cui all’articolo 11 e alla notifica di cui all’articolo 48, comma 3.
5. L'attività di cui al comma 1 non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici.
6. Il comune può definire modalità ulteriori di svolgimento dell'attività di cui al comma 1.
7. Fatta eccezione per le sagre, la somministrazione di alimenti e bevande non deve costituire la ragione (41) esclusiva degli eventi di cui al comma 1.
8. Per condividere le finalità promozionali delle sagre, i comuni promuovono la collaborazione fra i soggetti organizzatori e le imprese del territorio interessato.
Art. 53
Attività non soggette a requisiti comunali
1. Non sono soggette al possesso dei requisiti di cui all’articolo 49 le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:
a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di:
1) spettacolo, trattenimento e svago, esclusa la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
2) sale da ballo, sale da gioco, locali notturni;
3) stabilimenti balneari, impianti sportivi;
4) cinema, teatri, (42) librerie, gallerie d'arte;
5) alberghi con ristorante.
b) all'interno delle aree di servizio di impianti di distribuzione di carburanti;
c) all'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime (43);
d) negli empori polifunzionali di cui all'articolo 25;
e) nelle sedi ove si svolgono le attività istituzionali delle associazioni e dei circoli di cui all’articolo 2 del d.p.r. 235/2001 ;
f) nelle mense e nei bar aziendali;
g) al domicilio del consumatore;
h) senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, comunità religiose, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell’ordine, strutture d’accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;
i) esercitate in via diretta da amministrazioni, enti o imprese pubbliche a favore dei propri dipendenti e di coloro che sono autorizzati a fruire del servizio;
j) negli istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera f), dello stesso d.lgs. 42/2004 .
2. L’attività congiunta di cui al comma 1, lettera a), si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno tre quarti della superficie complessivamente a disposizione per l’esercizio dell’attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi.
3. Le attività di cui al comma 1, fatta eccezione per quelle di cui alla lettera h), sono soggette a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio.
4. Le attività di cui al comma 1, lettera h), sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.
Art. 54
Somministrazione mediante distributori automatici
1. La somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici effettuata in modo non esclusivo è soggetta a SCIA, ai sensi dell'articolo 19 bis della l. 241/1990 , da presentare al SUAP competente per territorio e al possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12.
2. Il soggetto che presenta la SCIA ai sensi del comma 1, invia semestralmente al SUAP che ha ricevuto la SCIA per l’avvio dell’attività, un elenco contenente le nuove installazioni e disinstallazioni di apparecchi, con l’indicazione della collocazione dei distributori.
3. La somministrazione di cui al comma 1, se effettuata in locali esclusivamente adibiti a tale attività e appositamente attrezzati, è soggetta alle disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di somministrazione.
4. La somministrazione mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione viene effettuata nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 689 del codice penale, fatto salvo quanto previsto all'articolo 48, comma 6.
Note del Redattore:
Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .
Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.