Legge regionale 23 gennaio 2018, n. 4
Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d’azzardo patologico. Modifiche alla l.r. 57/2013 .
Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 31 gennaio 2018
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione ;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge di stabilità 2016”) e, in particolare, l’articolo 1, comma 936;
Vista la sentenza della Corte costituzionale 11 maggio 2017, n. 108;
Vista l’intesa della Conferenza unificata 7 settembre 2017 (Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 936 della l. 208/2015 tra Governo, Regioni, Enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico);
Vista la legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia);
Considerato quanto segue:
1. La l.r. 57/2013 contiene disposizioni specifiche per regolare le distanze minime che devono intercorrere fra i luoghi adibiti al gioco con vincita in denaro ed i luoghi socialmente sensibili, nonché per il sostegno ai soggetti affetti da gioco patologico e alle loro famiglie;
2. La giurisprudenza della Corte costituzionale ha ritenuto legittime le leggi regionali che contengono misure di contrasto al disturbo da gioco d’azzardo anche attraverso l’imposizione di distanze minime dai luoghi sensibili;
3. L’intesa sancita dalla Conferenza Unificata in data 7 settembre 2017, che ha l’obiettivo di ridurre i punti gioco nel territorio nazionale, fa salve le disposizioni adottate dalle Regioni ai fini della prevenzione del gioco d’azzardo patologico;
4. Sono aggiornate alcune definizioni, con particolare attenzione al disturbo da gioco d’azzardo, e vengono integrate le disposizioni volte ad identificare i luoghi sensibili in prossimità dei quali non è ammessa l’apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché l’installazione di apparecchi per il gioco lecito;
5. Vengono infine introdotti gli obblighi formativi rivolti ai gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco e al relativo personale, nonché i controlli e le sanzioni per l’inosservanza di tali obblighi;
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.