Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
Codice del Commercio. (30)
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018
SEZIONE III
Sequestro di beni abusivamente posti in vendita su aree pubbliche.
Art. 119
Sequestro della merce e delle attrezzature
1. Il pubblico ufficiale con poteri di polizia amministrativa che accerti e contesti la violazione di cui all’articolo 116, commi 1, 2 e 3, lettere a) e b) (25), procede immediatamente al sequestro cautelare della merce offerta in vendita al pubblico, anche se situata in contenitori chiusi inequivocabilmente riferibili al trasgressore, e delle attrezzature utilizzate per la vendita, anche nel caso di oggetti che per genere e quantità risultino essere inequivocabilmente destinati alla vendita al pubblico.
2. Ai fini di cui al comma 1 il pubblico ufficiale con poteri di polizia amministrativa può esigere l’apertura dei contenitori chiusi e, in caso di rifiuto, provvedervi direttamente.
Art. 120
Forma semplificata per la redazione del processo verbale di sequestro
1. Nel processo verbale di sequestro è inserito l’elenco sintetico delle cose sequestrate, raggruppate secondo tipologie di prodotti, senza l'obbligo di indicarne il numero, salva l’ipotesi di cui all’articolo 121, comma 5.
2. Le tipologie di prodotti di cui al comma 1 sono in particolare:
a) abbigliamento e accessori per l'abbigliamento;
b) prodotti per la cura della persona;
c) oggetti di arredamento, complementi di arredo e prodotti per la casa;
d) giocattoli, articoli elettronici e di telefonia;
e) occhiali, orologi e bigiotteria;
f) supporti videomusicali;
g) generi alimentari.
Art. 121
Conservazione delle cose sequestrate
1. Le cose sequestrate sono riposte in un idoneo contenitore, assicurato mediante l’apposizione del sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro.
2. Il contenitore è dotato di un'etichetta inamovibile sulla quale sono riportate le seguenti indicazioni:
a) la data e il luogo del sequestro;
b) l'incaricato e il luogo della custodia delle cose sequestrate;
c) le generalità e la qualifica del pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro;
d) le generalità del trasgressore, salva l’ipotesi di cui all’articolo 122;
e) la firma del trasgressore;
f) la firma del pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro.
3. Del rifiuto del trasgressore di firmare l'etichetta inamovibile di cui al comma 2 è fatta menzione nel processo verbale di sequestro.
4. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono compiute alla presenza del trasgressore.
5. Quando non sia possibile utilizzare il contenitore di cui al comma 1, nel processo verbale è indicato il numero delle cose sequestrate.
Art. 122
Merce abbandonata dal trasgressore
1. Qualora la merce abusivamente posta in vendita su aree pubbliche sia abbandonata dal trasgressore al momento dell'accertamento, il pubblico ufficiale procedente redige un processo verbale di sequestro in cui inserisce un elenco sintetico delle cose abbandonate secondo le modalità di cui all’articolo 120.
2. La merce sequestrata è conservata secondo le modalità di cui all’articolo 121, commi 1 e 2.
3. Decorsi trenta giorni dal sequestro senza che sia pervenuta richiesta di restituzione della merce da parte di persona che si dichiari proprietaria della stessa, il comune competente a ricevere il verbale di cui al comma 1 può procedere alla distruzione, previa confisca.
4. Nel caso in cui le cose rinvenute siano deperibili, si applica l’articolo 123, comma 2.
Art. 123
Devoluzione in beneficenza dei generi alimentari e dei prodotti deperibili sequestrati
1. In caso di sequestro di generi alimentari o di prodotti deperibili, il pubblico ufficiale procedente informa il trasgressore che le cose oggetto del sequestro saranno devolute, previa confisca, in beneficenza, o distrutte, e che è sua facoltà proporre immediatamente opposizione al sequestro.
2. Il comune competente a ricevere il processo verbale di sequestro può disporre, previa confisca, la devoluzione in beneficenza dei generi alimentari e dei prodotti deperibili sequestrati dichiarati idonei, sotto il profilo igienico-sanitario, dall'azienda USL competente per territorio.
Art. 124
Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni della l.r. 81/2000 e della l. 689/1981 .
Note del Redattore:
Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .
Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.