Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
Codice del Commercio. (30)
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018
SEZIONE III
Impianti ad uso privato, contenitori-distributori mobili e impianti per natanti
Art. 69
Impianti ad uso privato
1. L'installazione di impianti ad uso privato di cui all'articolo 57, comma 1, lettera g), è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio e gli impianti possono derogare alle caratteristiche tipologiche di cui all’articolo 61. L'autorizzazione è rilasciata per il rifornimento diretto ed esclusivo degli automezzi indicati dal richiedente. È vietata la cessione di carburante e degli altri prodotti ad automezzi diversi da quelli indicati all'articolo 57, comma 1, lettera h), sia a titolo oneroso che gratuito.
Art. 70
Contenitori-distributori mobili ad uso privato
1. L'attivazione di contenitori-distributori mobili ad uso privato di cui all'articolo 57, comma 1, lettera h), è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio; il titolare dell'attività, contestualmente alla SCIA, è tenuto ad attestare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi.
2. L'attivazione di contenitori-distributori mobili ad uso privato all'interno di attività agricole e agromeccaniche è soggetta a comunicazione al SUAP competente per territorio, da effettuare almeno dieci giorni prima dell'attivazione, nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi.(46)
3. È vietata la cessione di carburante a macchine e automezzi diversi da quelli indicati all'articolo 57, comma 1, lettera h), sia a titolo oneroso che gratuito.
Art. 71
Impianti per natanti
1. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti per il rifornimento di natanti è rilasciata dal SUAP competente per territorio, in conformità a quanto previsto all’articolo 64.
2. Gli impianti per il rifornimento di natanti sono adibiti all’esclusivo rifornimento degli stessi e possono derogare alle caratteristiche tipologiche di cui all’articolo 61.
Art. 72
Prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali
1. Il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali, da parte di operatori economici o altri utenti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro, per quantitativi superiori a 100 e inferiori a 1000 litri, è soggetto a comunicazione al SUAP competente per territorio. I recipienti per il prelievo di carburanti devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia.
2. Il titolare dell'autorizzazione o il gestore riforniscono i soggetti muniti di comunicazione.
Note del Redattore:
Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .
Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.