Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
Codice del Commercio. (30)
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018
Art. 91
Affidamento di reparto
1. Il titolare dell’attività commerciale può affidare la gestione di uno o più reparti, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 e, ove richiesti, di cui all'articolo 12, previa comunicazione al SUAP competente per territorio.
2. Il gestore è tenuto al mantenimento dei livelli occupazionali relativi al reparto di cui ha assunto la gestione e al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi di cui all’articolo 3 comma 1.
3. Il titolare, qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma 1, risponde in proprio dell’attività esercitata dal gestore.
4. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l’esercizio ove il reparto è collocato, non avere un accesso autonomo, in modo da non costituire un esercizio separato e rispettare lo stesso orario di attività dell’esercizio principale.
Note del Redattore:
Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .
Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.