Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
Codice del Commercio. (30)
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018
Art. 66
Modifiche degli impianti
1. Costituisce modifica all'impianto:
a) la variazione della tipologia e del numero dei carburanti erogati;
b) la variazione del numero di colonnine per l'erogazione di carburanti o delle infrastrutture di ricarica elettrica;
c) la sostituzione di colonnine a semplice o doppia erogazione con altre rispettivamente ad erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;
d) la sostituzione di uno o più serbatoi o il cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine erogatrici di prodotti già erogati;
e) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
f) l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
g) l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
h) la variazione dello stoccaggio degli oli lubrificanti;
i) la variazione dello stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico;
j) la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano.
2. Le modifiche degli impianti di distribuzione dei carburanti, fatta eccezione per la fattispecie di cui al comma 3, lettera a), sono soggette a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio e all'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
3. Sono soggette ad autorizzazione, da rilasciarsi secondo quanto stabilito all'articolo 64, le seguenti modifiche:
a) l'aggiunta di altri carburanti in impianti esistenti;
b) la ristrutturazione totale di un impianto sulla stessa area, da intendersi come il completo rifacimento dell'impianto, consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere, effettuato anche in momenti successivi nell'arco di tre anni.
4. Gli impianti di distribuzione carburanti sottoposti a ristrutturazione totale hanno l'obbligo di dotarsi di gas naturale, in forma gassosa o liquida, anche in esclusiva modalità self-service e di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), del d.lgs. 257/2016 , salvo la sussistenza delle cause di impossibilità tecnica di cui all'articolo 61, comma 2, o della presenza di accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti già autorizzati al 14 gennaio 2017, data di entrata in vigore del d.lgs. 257/2016 .
Note del Redattore:
Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .
Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.