Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
Codice del Commercio. (30)
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018
Art. 51
Attività stagionale
1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande ha carattere stagionale se viene esercitata in maniera frazionata e non continuativa per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni nell'anno solare.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività si applicano le procedure di cui all'articolo 50, indicando nella SCIA il periodo o i periodi nei quali è svolta l'attività.
Note del Redattore:
Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .
Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.