Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
Codice del Commercio. (30)
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018
Art. 3
Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi sindacali di secondo livello e concertazione locale
1. Nell'esercizio delle attività di cui alla presente legge, si applicano i contratti collettivi di lavoro nazionali del settore di riferimento, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ) e gli accordi sindacali di secondo livello, territoriali e aziendali.
2. Alle attività di concertazione locale previste nella presente legge partecipano, per le organizzazioni imprenditoriali e per quelle sindacali dei lavoratori, i rappresentanti delle organizzazioni firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, ai sensi dell’articolo 51 del d.lgs. 81/2015 , e i rappresentanti di quelle aderenti alle stesse organizzazioni firmatarie.
Note del Redattore:
Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .
Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.