Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
Codice del Commercio. (30)
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018
Art. 29
Punti vendita non esclusivi
1. Possono esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica previa presentazione della SCIA di cui all'articolo 30, a condizione che l'attività si svolga nell'ambito degli stessi locali:
a) le rivendite di generi di monopolio;
b) gli impianti di distribuzione di carburanti;
c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
d) le medie e le grandi strutture di vendita;
e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti editoriali equiparati;
f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento ai periodici di identica specializzazione.
2. La prevalenza dell'attività, ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera f), è determinata in base al volume di affari.
3. I titoli abilitativi per l’esercizio di un punto vendita non esclusivo non possono essere ceduti separatamente dai titoli abilitativi per l’esercizio delle attività di cui al comma 1.
4. L’attività può essere esercitata, anche stagionalmente, da esercizi commerciali diversi da quelli di cui al comma 1, qualora nel territorio del comune, o in una frazione di esso, non esistano punti vendita della stampa quotidiana e periodica.
Note del Redattore:
Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .
Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.