Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
Codice del Commercio. (30)
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018
Art. 18
Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita
1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all’articolo 13, comma 1, lettera e), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio. Decorsi novanta giorni dal ricevimento la domanda deve ritenersi accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.
2. La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di una media struttura di vendita è soggetta a SCIA ai sensi degli articoli 19 o 19 bis della l. 241/1990 , da presentare al SUAP competente per territorio.
3. La riduzione della superficie di vendita è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.
4. L’autorizzazione è rilasciata contestualmente al permesso di costruire.
5. Le medie strutture di vendita possono essere insediate solo in aree ascrivibili alla categoria funzionale commerciale al dettaglio di cui all'articolo 99, comma 1, lettera c), della l.r. 65/2014 .
Note del Redattore:
Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .
Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.