Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
Codice del Commercio. (30)
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018
Art. 120
Forma semplificata per la redazione del processo verbale di sequestro
1. Nel processo verbale di sequestro è inserito l’elenco sintetico delle cose sequestrate, raggruppate secondo tipologie di prodotti, senza l'obbligo di indicarne il numero, salva l’ipotesi di cui all’articolo 121, comma 5.
2. Le tipologie di prodotti di cui al comma 1 sono in particolare:
a) abbigliamento e accessori per l'abbigliamento;
b) prodotti per la cura della persona;
c) oggetti di arredamento, complementi di arredo e prodotti per la casa;
d) giocattoli, articoli elettronici e di telefonia;
e) occhiali, orologi e bigiotteria;
f) supporti videomusicali;
g) generi alimentari.
Note del Redattore:
Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .
Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.