Art. 18
Interventi finalizzati alla rimozione delle problematiche indotte dai tratti coperti dei corsi d'acqua
1. La Regione,
(23) Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 23.
promuove la presentazione da parte dei comuni di progetti per la realizzazione di interventi strutturali correttivi e di adeguamento dei tratti coperti dei corsi d'acqua, finalizzati alla rimozione e alla riduzione del rischio garantendone la funzionalità idraulica.
2. La Giunta regionale definisce le modalità di erogazione del contributo per la realizzazione degli interventi sulla base dei seguenti criteri prioritari per la valutazione dei progetti:
a) interventi in aree a maggiore densità insediativa o produttiva e commerciale;
b) interventi in aree classificate negli atti di pianificazione di bacino in attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, come aree a pericolosità per alluvioni frequenti o a pericolosità per alluvioni elevata;
c) presenza di un cofinanziamento comunale o privato.
3. Il contributo regionale può essere erogato anche per consentire al comune di operare in danno al soggetto che ha realizzato il tombamento in assenza dell'autorizzazione idraulica.
4. La deliberazione di cui al comma 2 definisce, inoltre, il contributo massimo erogabile relativo a ciascun intervento.
5. All'onere della spesa di cui al comma 1, pari a euro 1.000.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018.
5 bis.
All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 530.000,00 per l'anno 2019, euro 1.000.000,00 per l'anno 2020, euro 1.500.000,00 per l'anno 2021 ed euro 432.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte rispettivamente:
a)
per euro 530.000,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;
b)
per euro 1.000.000,00 per l'anno 2020, euro 1.500.000,00 per l'anno 2021 ed euro 432.000,00 per l'anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022.
(24) Comma prima aggiunto con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 23; poi così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 21.