Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71
Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese.
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 15 dicembre 2017
Art. 22
Revoca parziale delle agevolazioni
1. Nell'ipotesi di mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 20, comma 1, lettera a), e comma 1 bis, (59) salve diverse disposizioni comunitarie o nazionali connesse alla natura delle risorse, successivamente alla realizzazione dell'investimento e durante il periodo di mantenimento dello stesso, la revoca dell'agevolazione può essere disposta in misura parziale secondo la previsione del bando. L'entità della revoca è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto. In ogni caso l’entità della revoca non può essere inferiore al 50 per cento dell'agevolazione concessa.
2. Nelle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 1, lettera a), fatta eccezione per i primi dodici mesi di investimento, da calcolarsi dall’erogazione del saldo, in cui la revoca è pari al 100 per cento, per gli anni successivi l'entità della revoca di cui al comma 1 è la seguente:
a) dal tredicesimo mese al ventiquattresimo mese, revoca pari al 90 per cento;
b) dal venticinquesimo mese al trentaseiesimo mese, revoca pari al 75 per cento;
c) dal trentasettesimo mese al quarantottesimo mese, revoca pari al 65 per cento;
2 bis. Nelle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 1 bis, fatta eccezione per i primi dodici mesi di investimento, da calcolarsi dall’erogazione del saldo, in cui la revoca è pari al 100 per cento, per gli anni successivi l'entità della revoca di cui al comma 1 è la seguente:
a) dal tredicesimo mese al ventiquattresimo mese, revoca pari al 75 per cento;
2 ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di mancato rispetto dell’obbligo di mantenimento dell’investimento di cui all'articolo 20, comma 3. (61)
Note del Redattore:
Comma prima aggiunto con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 13 ; poi così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 12 .
Rubrica prima sostituita con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 ; poi così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .
Comma prima sostituito con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 ; poi così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.