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Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71

Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese.

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 15 dicembre 2017

CAPO I
Princìpi generali
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge, nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), in una prospettiva di sviluppo sostenibile, disciplina l'intervento della Regione nell'economia toscana con le finalità di:
a) concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione, con particolare attenzione a quella giovanile e femminile, per migliorare la competitività del sistema produttivo;
b) sostenere i processi di digitalizzazione del sistema delle imprese;
c) favorire l'introduzione dei principi del “Green deal europeo” e dell'economia circolare promuovendo l’autosufficienza energetica delle imprese;
d) consolidare la presenza di imprese start-up e piccole e medie imprese (PMI) innovative;
e) diffondere forme di economia collaborativa organizzate in forma di impresa;
f) sostenere l’accesso al credito e l’utilizzo degli strumenti finanziari da parte delle imprese.
g) contrastare ogni forma di discriminazione e favorire la parità di genere in tutte le sue declinazioni. (24)

Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 1.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite, con la partecipazione delle realtà istituzionali e funzionali, mediante la promozione e la valorizzazione:
a) delle risorse endogene regionali;
b) del sistema produttivo;
c) delle economie locali;
d) del sistema del trasferimento tecnologico.
3. La presente legge disciplina i principi che regolano:
a) gli interventi di sostegno a favore delle imprese dell’artigianato, dell’industria, della cooperazione, del turismo, del commercio e dei servizi nonché delle start-up (25)

Parole aggiunte con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 1.

;
b) le azioni a supporto delle attività di trasferimento tecnologico a favore delle imprese;
c) il sostegno alla realizzazione delle infrastrutture di servizio alle imprese (26)

Parole così sostituite con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 1.

;
d) gli interventi strategici di carattere territoriale o settoriale realizzati mediante accordi;
d bis) l’accompagnamento alle imprese per gli investimenti nel territorio toscano. (27)

Lettera aggiunta con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 1.

4. La Regione, mediante procedure e strumenti di natura negoziale, promuove, partecipa e sostiene piani e programmi di sviluppo a carattere territoriale o settoriale e progetti di investimento di imprese a carattere strategico.
Art. 2
Programmazione
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono realizzati, in conformità al programma regionale di sviluppo (PRS), secondo quanto previsto dal documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all’articolo 8 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ) e dalla relativa nota di aggiornamento di cui all’articolo 9 della medesima legge.

Note del Redattore:

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Comma prima aggiunto con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 13 ; poi così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 12 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 16 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 17 .

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Rubrica prima sostituita con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 ; poi così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .

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Comma prima sostituito con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 ; poi così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .

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Lettera così sostituita con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 .

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Nota soppressa.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 13 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 2 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 8 .

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Parola così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 17 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 17 .

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Lettera così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 20 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 21 .

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Parola così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 23 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 26 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.