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Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 70

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 13 dicembre 2017

SEZIONE V
Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale)
Art. 13
Strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 49 della l.r. 1/2009
1. Al comma 4 bis1 dell'articolo 49 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), le parole: “
e di cui all’articolo 52
” sono abrogate.
Art. 14
Rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale Modifiche all'articolo 51 della l.r. 1/2009
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 51 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
"
2 bis. Il contratto di lavoro di cui al comma 2, è prorogato nei confronti del personale che viene confermato nel rapporto alla scadenza dell'Ufficio di presidenza previsto dall'articolo 14, comma 3, dello Statuto per una durata non superiore alla durata in carica del Presidente del Consiglio regionale, del componente dell'Ufficio presidenza e del Portavoce dell'opposizione
.
Art. 15
Portavoce o responsabile delle relazioni istituzionali del Presidente del Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 52 della l.r. 1/2009
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 52 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
3 bis. Al personale di cui al comma 1 si applica l’articolo 5, comma 5, secondo periodo
Sito esternodel d.l. 78/2010 .”
Art. 16
Personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 53 della l.r. 1/2009
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
"
4 bis. Il contratto di lavoro di cui al comma 4, è prorogato nei confronti del personale che viene confermato nel rapporto alla scadenza dell'Ufficio di presidenza previsto dall'articolo 14, comma 3, dello Statuto per una durata non superiore alla durata in carica del Presidente del Consiglio regionale, del componente dell'Ufficio presidenza e del Portavoce dell'opposizione.
"
Art. 17
Segreterie dei gruppi consiliari. Modifiche all'articolo 55 della l.r. 1/2009
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 55 della l.r. 1/2009 sono aggiunte le parole: “
la cui dotazione organica è individuata con la deliberazione di cui all’articolo 49, comma 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.