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Legge regionale 22 febbraio 2017, n. 5

Disposizioni in materia di organizzazione, programmazione e bilanci degli enti dipendenti e delle società in house. Modifiche alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 40/2005 , 28/2008 , 30/2009 , 39/2009 , 87/2009 , 23/2012 , 80/2012 , 30/2015 e 22/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, dell' 1 marzo 2017

Art. 7
Programma di attività. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 59/1996
1. La rubrica dell’articolo 15 della l.r. 59/1996 è sostituita dalla seguente: “
Programma di attività.
”.
2. Prima del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 59/1996 è inserito il seguente:
01. L’attività dell’Istituto si svolge sulla base di un programma annuale con proiezione triennale.
”.
3. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 59/1996 le parole: “
Il programma pluriennale di attività
” sono sostituite dalle seguenti: “
La proiezione triennale del programma
”.
5. Il comma 3 bis dell’articolo 15 della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente:
3 bis. Il programma di attività è approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere del Consiglio
regionale, che viene reso nell’ambito della procedura di cui all’articolo 19, commi da 3 a 3 quater.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.