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Legge regionale 22 febbraio 2017, n. 5

Disposizioni in materia di organizzazione, programmazione e bilanci degli enti dipendenti e delle società in house. Modifiche alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 40/2005 , 28/2008 , 30/2009 , 39/2009 , 87/2009 , 23/2012 , 80/2012 , 30/2015 e 22/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, dell' 1 marzo 2017

Art. 60
Programma operativo. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 22/2016
1. L’articolo 7 della l.r. 22/2016 è sostituito dal seguente:
Art. 7 Programma operativo
1. Il Direttore dell’Agenzia, in attuazione degli indirizzi di cui all’articolo 6 bis, adotta e trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento, una proposta di programma operativo annuale con proiezione triennale delle attività di promozione turistica previste nel piano di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a).
2. Entro i termini previsti per l’invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul bilancio preventivo economico di cui all’articolo 12, commi 3 e 4, la Giunta regionale approva il programma operativo dell’Agenzia e lo trasmette al Consiglio regionale.
3. La Giunta regionale prescrive al Direttore dell’Agenzia la modifica del programma operativo nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di garantire l’allineamento dello stesso al bilancio preventivo economico approvato ai sensi dell’articolo 12, comma 5, a seguito del parere del Consiglio regionale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.