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Legge regionale 22 febbraio 2017, n. 5

Disposizioni in materia di organizzazione, programmazione e bilanci degli enti dipendenti e delle società in house. Modifiche alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 40/2005 , 28/2008 , 30/2009 , 39/2009 , 87/2009 , 23/2012 , 80/2012 , 30/2015 e 22/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, dell' 1 marzo 2017

Art. 48
Piano delle attività. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 23/2012
1. Nella rubrica dell’articolo 14 della l.r. 23/2012 la parola: “
annuale
” è soppressa.
2. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 23/2012 dopo le parole: “
piano annuale
” sono inserite le seguenti: “
con proiezione triennale
”.
3. Al comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 23/2012 la parola: “
annuale
” è soppressa.
4. Il comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 23/2012 è sostituito dal seguente:
3. Entro il 30 novembre di ogni anno, la proposta del piano delle attività viene trasmessa alla Giunta regionale unitamente al bilancio preventivo economico, di cui all'articolo 18.
”.
5. Al comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 23/2012 le parole: “
Entro il 31 dicembre di ogni anno
” sono sostituite dalle seguenti: “
Entro i termini previsti per l’invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul bilancio preventivo economico di cui all’articolo 18, commi 2 e 3,
”.
6. Dopo il comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 23/2012 è inserito il seguente:
4 bis. La Giunta regionale prescrive al segretario generale la modifica del piano delle attività nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di garantire l’allineamento dello stesso al bilancio preventivo economico approvato ai sensi dell’articolo 18, comma 4, a seguito del parere del Consiglio regionale.”

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.