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Legge regionale 22 febbraio 2017, n. 5

Disposizioni in materia di organizzazione, programmazione e bilanci degli enti dipendenti e delle società in house. Modifiche alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 40/2005 , 28/2008 , 30/2009 , 39/2009 , 87/2009 , 23/2012 , 80/2012 , 30/2015 e 22/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, dell' 1 marzo 2017

Art. 37
Piano annuale delle attività. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 39/2009
1. Il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA.), è sostituito dal seguente:
3.Il piano annuale delle attività è elaborato dall'amministratore unico del consorzio sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 16 ed è adottato dall'assemblea dei soci. Il piano è trasmesso, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, alla Giunta regionale che lo approva entro i termini previsti per l’invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul bilancio preventivo economico di cui all’articolo 14, commi 2 e 3 e lo trasmette al
Consiglio regionale.
”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 39/2009 è inserito il seguente:
3 bis. La Giunta regionale prescrive all’amministratore unico del consorzio la modifica del piano annuale delle attività nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di garantire l’allineamento dello stesso al bilancio preventivo economico approvato ai sensi dell’articolo 14, comma 4, a seguito del parere del Consiglio regionale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.