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Legge regionale 22 febbraio 2017, n. 5

Disposizioni in materia di organizzazione, programmazione e bilanci degli enti dipendenti e delle società in house. Modifiche alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 40/2005 , 28/2008 , 30/2009 , 39/2009 , 87/2009 , 23/2012 , 80/2012 , 30/2015 e 22/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, dell' 1 marzo 2017

Art. 2
Direttore. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 59/1996
1. Dopo il comma 10 dell’articolo 9 della l.r. 59/1996 è inserito il seguente:
10 bis. La valutazione del Direttore dell’Istituto è effettuata dalla Giunta regionale su proposta dell’Organismo indipendente di valutazione.
”.
b bis) valutazione negativa, effettuata ai sensi del comma 10 bis, sul conseguimento degli obiettivi definiti dal piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all’articolo 15 bis.
”.
b ter) mancata adozione del bilancio di previsione o del bilancio di esercizio oppure adozione degli stessi oltre trenta giorni rispetto ai termini previsti all’articolo 19, commi 3 e 4, per cause imputabili alla responsabilità dello stesso Direttore.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.