Legge regionale 22 febbraio 2017, n. 5
Disposizioni in materia di organizzazione, programmazione e bilanci degli enti dipendenti e delle società in house. Modifiche alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 40/2005 , 28/2008 , 30/2009 , 39/2009 , 87/2009 , 23/2012 , 80/2012 , 30/2015 e 22/2016 .
Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, dell' 1 marzo 2017
Art. 19
Nomina e rapporto di lavoro del direttore. Modifiche all’articolo 82 decies della l.r. 40/2005
1. Dopo il comma 9 dell’articolo 82 decies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
“
9 bis. La valutazione del Direttore dell’ARS è effettuata dalla Giunta regionale su proposta dell’Organismo indipendente di valutazione.
”.2. Dopo la lettera b) del comma 10 dell’articolo 82 decies della l.r. 40/2005 è aggiunta la seguente:
“
b bis) valutazione negativa, effettuata ai sensi del comma 9 bis, sul conseguimento degli obiettivi definiti dal piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all’articolo 82 undecies 1;
”.3. Dopo la lettera b bis) del comma 10 dell’articolo 82 decies della l.r. 40/2005 è aggiunta la seguente:
“
b ter) mancata adozione del bilancio di previsione o del bilancio di esercizio oppure adozione degli stessi oltre trenta giorni rispetto ai termini previsti all’articolo 82 septies decies,
commi 2 e 7, per cause imputabili alla responsabilità dello stesso Direttore.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.