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Legge regionale 2 agosto 2017, n. 42

Disposizioni per la successione della Regione Toscana nei beni e nei rapporti della Provincia di Lucca conseguenti al riordino delle funzioni provinciali, e per la conclusione del processo di riordino. Modifiche alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 9 agosto 2017

Art. 3
Subentro nella proprietà di beni mobili
1. La Regione Toscana subentra nella proprietà dei beni mobili, di cui agli allegati B e C, dalla data stabilita nella parte terza dell’allegato A.
2. I beni mobili sono acquisiti al patrimonio regionale con la sottoscrizione del verbale di consegna. Se alla data del verbale di consegna un bene mobile risulta effettivamente mancante o non più funzionante o non funzionale alle esigenze della Regione, il bene non è trasferito e resta nella proprietà della Provincia di Lucca, ancorché contenuto negli elenchi ricognitivi degli allegati B e C.
3. Se, al momento del trasferimento della proprietà di un casello idraulico, risultano collocati nel casello medesimo beni mobili ulteriori rispetto a quelli già contenuti nell’allegato B, al trasferimento alla Regione della proprietà a titolo gratuito di detti beni mobili si provvede direttamente con verbale di consegna.
4. Il carico dei beni mobili da parte della Regione Toscana e lo scarico dei beni mobili da parte dell’ente locale sono effettuati dopo la sottoscrizione del verbale di consegna.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.