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Legge regionale 23 marzo 2017, n. 11

Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 ed alla l.r. 41/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 31 marzo 2017

CAPO I
Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)
Art. 1
Definizioni. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 40/2005
1. Alla lettera s bis) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), le parole: “
ed i comuni” sono sostituite dalle seguenti: “e gli enti locali che esercitano la funzione sociale
”.
2. Alla fine della lettera v) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 40/2005 sono aggiunte le parole: “,
che può essere suddivisa in ulteriori articolazioni territoriali volte a garantire la partecipazione delle istituzioni locali ai livelli di programmazione.
”.
Art. 2
Interazione tra gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale e la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute. Inserimento dell'articolo 10 bis nella l.r. 40/2005
1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 10 bis Interazione tra gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale e la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute
1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale vigente, realizza la mobilità temporanea di personale tra la direzione regionale competente in materia di dritto alla salute e le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale per far fronte a comprovate esigenze di servizio o di specifiche professionalità, nonché per consentire l'interscambio di esperienze, la collaborazione su specifici progetti, la formazione e l'aggiornamento professionale.
2. La mobilità è attuata a seconda dei casi tramite gli istituti del comando e del distacco previo parere dell'ente di provenienza e su assenso del personale interessato nei limiti del contingente annualmente fissato con deliberazione della Giunta regionale. I relativi oneri sono posti a carico del fondo sanitario regionale.
3. La finalità, la durata e le modalità di svolgimento del distacco sono definite in una convenzione tra la Regione e le aziende e gli enti di provenienza
.”.
Art. 3
Conferenza regionale dei sindaci. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 40/2005
1. Al comma 2 all'articolo 11 della l.r. 40/2005 dopo le parole: “
presidenti delle conferenze zonali dei sindaci di cui all'
articolo 34 della l.r. 41/2005 ” sono inserite le seguenti: “
e dai presidenti delle conferenze zonali integrate di cui all'articolo 12 bis
”.
Art. 4
Piani integrati di salute. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 40/2005
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
2 bis. Nelle zone-distretto di nuova istituzione di cui all’allegato B, il PIS promuove la valorizzazione e la tutela delle identità territoriali per una migliore attenzione e vicinanza al cittadino sulla base del principio di sussidiarietà, anche attraverso le articolazioni territoriali istituite ai sensi dell’
articolo 22, comma 2, della legge regionale 23 marzo 2017, n. 11
(Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla
l.r. 40/2005
ed alla
l.r. 41/2005
), volte a garantire una più ampia partecipazione delle istituzioni locali ai livelli di programmazione.
”.
2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 21 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
2 ter. Per le finalità di cui al comma 2 bis, ciascuna articolazione territoriale individua
un referente
che partecipa alle sedute degli organismi di cui agli articoli 11 e 12, con diritto di voto limitatamente alle deliberazioni di cui all’articolo 11, comma 4, lettera c), e all’articolo 12, comma 6, lettere a) e b).
”.
Art. 5
Zona-distretto. Modifiche all'articolo 64 della l.r 40/2005
1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 64 della l.r. 40/2005 sono aggiunte le parole: “
Non possono essere individuate zone-distretto i cui comuni afferiscono a due aziende unità sanitarie locali diverse.
”.
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 64 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
4 bis. La dimensione delle zone-distretto è finalizzata a sviluppare competenze per la valutazione dei bisogni, garantire un ottimale livello dei servizi nonché generare economie di scala e risparmi da reinvestire sui servizi socio-sanitari.
”.
Art. 6
Convenzione per l’esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria. Modifiche all'articolo 70 bis della l.r. 40/2005
1. Al comma 7 dell'articolo 70 bis della l.r. 40/2005 le parole: “
della conferenza zonale dei sindaci di cui all’
articolo 34 della l.r. 41/2005 ” sono sostituite dalle seguenti: “
della conferenza zonale integrata
”.
Art. 7
Società della salute: finalità e funzioni. Modifiche all'articolo 71 bis della l.r. 40/2005
1. Nell’alinea del comma 1 dell'articolo 71 bis della l.r. 40/2005 le parole: “
I comuni
” sono sostituite dalle seguenti: “
Gli enti locali
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 71 bis della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
2. La società della salute è ente di diritto pubblico, costituita in forma di consorzio e dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso la quale la Regione attua le proprie strategie di intervento per l’esercizio delle attività territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate. La società della salute svolge la propria attività mediante assegnazione diretta delle risorse
.”.
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 71 bis della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
3 bis. La società della salute esercita direttamente, tramite le proprie articolazioni organizzative, le funzioni di cui al comma 3, lettere a), b) ed e).
”.
4. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 71 bis della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
3 ter. Il piano sanitario e sociale integrato regionale individua, fatta eccezione per le zone-distretto formate da un solo comune, con riferimento alle funzioni di cui al comma 3, lettere c) e d), i contenuti minimi ed i tempi e le modalità con cui la società della salute assicura la gestione diretta:
a) con riferimento ai livelli essenziali di assistenza per le attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e le altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale;
b) con riferimento al nomenclatore degli interventi e dei servizi sociali per i livelli essenziali delle prestazioni sociali.
”.
5. Il comma 5 dell’articolo 71 bis della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 ter, la società della salute gestisce unitariamente per i soggetti aderenti le attività di cui al comma 3, lettere c) e d), nei contenuti minimi, tempi e modalità previsti al medesimo comma 3 ter, in forma diretta oppure:
a) tramite convenzione con l’azienda unità sanitaria locale per le attività di cui al comma 3, lettera c);
b) tramite convenzione con uno degli enti aderenti per le attività di cui al comma 3, lettera d).
”.
Art. 8
Costituzione della società della salute. Modifiche all'articolo 71 quater della l.r. 40/2005
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 71 quater della l.r. 40/2005 le parole: “
i comuni
” sono sostituite dalle seguenti: “
gli enti locali
”.
2. Al comma 3 dell'articolo 71 quater della l.r. 40/2005 la parola: “
comunali
” è sostituita dalle seguenti: “
degli enti locali
”.
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 71 quater della l.r. 40/2005 è aggiunto il seguente:
5 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, gli enti locali di una determinata zona-distretto, che non aderiscono alla società della salute, assicurano in ogni caso la partecipazione, senza diritto di voto, all'assemblea dei soci per garantire che le attività socio sanitarie e le attività sociali siano eserciate in modo coerente con la programmazione zonale. E’ fatto salvo quanto previsto all’articolo 71 sexies comma 6.
”.
Art. 9
Assemblea dei soci. Modifiche all'articolo 71 sexies della l.r. 40/2005
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 71 sexies della l.r. 40/2005 sono aggiunte le parole: “
oppure dal presidente di ciascun ente locale diverso dal comune
”.
2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 71 sexies della l.r. 40/2005 le parole: “
i comun
i” sono sostituite dalle seguenti: “
gli enti locali
”.
3. Al comma 5 dell'articolo 71 sexies della l.r. 40/2005 la parola: “
comunali
”, in entrambi i casi, è sostituita dalle seguenti: “
degli enti local
i” e la parola: “
comuni
” è sostituita dalle seguenti: “
enti locali
”.
4. Al comma 6 dell'articolo 71 sexies della l.r. 40/2005 , dopo le parole: “
sindaci dei comuni
” sono inserite le seguenti: “
o dai presidenti degli enti locali
”.
5. Dopo il comma 6 dell'articolo 71 sexies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
6 bis. All'assemblea dei soci della società della salute partecipano senza diritto di voto, secondo le modalità previste dallo statuto:
a) le aziende pubbliche di servizi alla persona di cui alla
l.r. 43/2004
, in quanto soggetti che fanno parte del sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi sociali e partecipano alla programmazione zonale;
b) il presidente del comitato di partecipazione e il presidente della consulta del terzo settore di cui all’articolo 71 undecies
;”.
Art. 10
Presidente della società della salute. Modifiche all’articolo 71 octies della l.r. 40/2005
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 71 octies della l.r. 40/2005 è aggiunto il seguente:
2 bis. Il presidente della società della salute rappresenta il consorzio presso la conferenza regionale dei sindaci e presso la conferenza aziendale, in maniera conforme alle deliberazioni e agli atti dell'assemblea dei soci e secondo le modalità previste nello statuto della stessa società della salute.
”.
Art. 11
Organi di controllo. Modifiche all'articolo 71 decies della l.r. 40/2005
1. La rubrica dell'articolo 71 decies della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente: “
Organi di controllo
”.
2. Il comma 1 dell'articolo 71 decies della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
1. Lo statuto della società della salute prevede la nomina di un collegio sindacale o di un revisore unico
.”.
3. Dopo il comma 6 dell'articolo 71 decies della l.r. 40/2005 è aggiunto il seguente:
6 bis. Il revisore unico della società della salute è nominato dall'assemblea dei soci a maggioranza.
”.
4. Dopo il comma 6 bis dell'articolo 71 decies della l.r. 40/2005 è aggiunto il seguente:
6 ter. L'indennità annua lorda spettante al revisore unico è fissata in misura non superiore al 30 per cento degli emolumenti spettanti al direttore della società della salute
”.
Art. 12
Le forme di partecipazione. Modifiche all’articolo 71 undecies della l.r. 40/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 71 undecies della l.r. 40/2005 le parole: “
tra i rappresentanti della comunità locale, espressione di soggetti della società che rappresentano l’utenza che usufruisce dei servizi, nonché espressione dell’associazionismo di tutela e di promozione e sostegno attivo” sono sostituite dalle seguenti: ‘tra i rappresentanti delle associazioni senza finalità di lucro operanti nelle rispettive comunità locali nell’ambito della tutela, promozione e sostegno attivo
”.
Art. 13
Finanziamento della società della salute. Modifiche all'articolo 71 quaterdecies della l.r. 40/2005
1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 71 quaterdecies della l.r. 40/2005 le parole: “
dai comuni
” sono sostituite dalle seguenti: “
dagli enti locali
”.
2. Al comma 2 dell'articolo 71 quaterdecies della l.r. 40/2005 le parole: “
dei comuni
” sono sostituite dalle seguenti: “
degli enti locali
”.
Art. 14
1. Al comma 1 dell’articolo 71 sexies decies della l.r. 40/2005 le parole: “,
in via transitoria e fino alla ridefinizione da parte dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), il contratto relativo al personale del servizio sanitario nazionale.
” sono sostituite dalle seguenti: “
il trattamento giuridico ed economico previsto per i dipendenti del servizio sanitario nazionale
.”.
Art. 15
1. L'articolo 71 septies decies della l.r. 40/2005 è abrogato.
Art. 16
Competenze e attribuzioni. Modifiche all’articolo 101 della l.r. 40/2005
1. Al comma 3 bis dell’articolo 101 della l.r. 40/2005 dopo le parole: “
l’affidamento dei servizi socio-sanitari su richiesta delle
” sono inserite le seguenti: “
società della salute e, dove non costituite, su richiesta delle
”.
Art. 17
Acquisto beni e servizi. Modifiche all’articolo 101.1 della l.r. 40/2005
1. Alla fine del comma 4 dell’articolo 101.1 della l.r. 40/2005 sono aggiunte le parole: “
L’ESTAR, nel rispetto di tali normative, può altresì operare per conto delle società della salute
.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.