Art. 2
Programmazione, attuazione e finanziamento dei compiti e delle attività. Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 31/2000
1.
L'articolo 3 della l.r. 31/2000 è sostituito dal seguente:
“
Art. 3 Programmazione, attuazione e finanziamento dei compiti e delle attività
1. La Regione e l'Istituto degli Innocenti stabiliscono le attività di comune interesse, in coerenza con le priorità d’intervento in materia di promozione e di sostegno dei servizi per l’infanzia e per l’adolescenza contenute negli strumenti di programmazione di settore di cui all’articolo 10 della l.r. 1/2015 , nonché nel DEFR e relativa nota di aggiornamento di cui agli articoli 8 e 9 della medesima legge.
2. La Giunta regionale, nei limiti previsti dal bilancio di previsione, determina le condizioni e le modalità di attuazione delle priorità di intervento di cui al comma 1, attraverso la stipula di accordi di collaborazione.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.