Art. 11
Procedure per l’approvazione del piano e raccordo con gli atti della programmazione regionale settoriale e locale e con gli atti della pianificazione territoriale. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 9/2010
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 9/2010 le parole: “
” sono sostituite dalle seguenti: “
”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 9/2010 è inserito il seguente:
“
1 bis. Gli aggiornamenti del piano relativi ai valori e alle prescrizioni tecniche di cui all’articolo 9, comma 3, lettere e) ed f), sono approvati con deliberazione della Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.
”.3. Al comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 9/2010 le parole: “
” sono sostituite dalle seguenti: “
”.