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Legge regionale 27 dicembre 2017, n. 80

Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 31/2000 , 22/2002 , 40/2005 , 14/2007 , 53/2008 , 9/2010 , 21/2010 , 65/2014 , 69/2014 , 1/2015 , 22/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 27 dicembre 2017

Art. 1
Ambiti di collaborazione e forme di intervento. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 31/2000
1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 31 (Partecipazione dell’Istituto degli Innocenti di Firenze all’attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all’infanzia e all’adolescenza) le parole: “
degli atti di programmazione di cui all'art. 3
” sono sostituite dalle seguenti: “
al documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all’articolo 9 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. n. 20/2008 )
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.