Menù di navigazione

Legge regionale 27 dicembre 2017, n. 80

Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 31/2000 , 22/2002 , 40/2005 , 14/2007 , 53/2008 , 9/2010 , 21/2010 , 65/2014 , 69/2014 , 1/2015 , 22/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 27 dicembre 2017





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 46 dello Statuto;


Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 31 (Partecipazione dell’Istituto degli Innocenti di Firenze all’attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all’infanzia e all’adolescenza);


Vista la legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);


Vista la legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale);


Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane);


Vista la legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione);


Vista la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente);


Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Vista la legge regionale 13 novembre 2014, n. 69 (Norme per la valorizzazione del ruolo della Toscana nel periodo risorgimentale ai fini del conseguimento dell’unità nazionale. Modifiche alla l.r. 21/2010 );


Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 );


Vista la legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”. Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale);


Visto il parere favorevole della Conferenza permanente delle autonomie sociali espresso nella seduta del 7 dicembre 2017;


Considerato quanto segue:


1. La presente legge rientra nel processo di razionalizzazione e semplificazione introdotto dal nuovo modello di programmazione regionale definito dalla l.r. 1/2015 , che ha tra i propri obiettivi quello di snellire le procedure e di ridurre i tempi della programmazione;


2. Al fine di attuare le strategie delineate con il programma regionale di sviluppo (PRS) 2016 – 2020, approvato con la risoluzione del Consiglio regionale 15 marzo 2017, n. 47, si è proceduto ad un complessivo riordino degli strumenti di programmazione con la legge regionale 31 marzo 2017, n. 15 (Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 25/1998, 39/2000, 32/2002, 1/2004, 7/2005, 39/2005, 41/2005, 1/2006, 14/2007, 9/2008, 16/2009, 20/2009, 26/2009, 29/2009, 40/2009, 54/2009, 58/2009, 9/2010, 21/2010, 55/2011, 27/2012, 51/2013, 21/2015, 30/2015) e con la presente legge si prosegue il processo di adeguamento al nuovo modello di programmazione, in ottemperanza al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2018, che costituisce documento preliminare alla legge stessa;


3. È necessario, inoltre, procedere alla modifica, a carattere manutentivo, di alcune norme al fine di realizzare un coordinamento interno alle stesse norme oggetto di modifica e, in alcuni casi, per adeguare la normativa regionale a quella nazionale;


4. È necessario, infine, prorogare il piano sanitario e sociale integrato regionale (PSSIR), attuativo del PRS 2011-2015, fino all'approvazione del piano sanitario e sociale integrato regionale, attuativo del PRS 2016 – 2020, inserendo una norma transitoria nella l.r. 40/2005 ;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.