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Legge regionale 27 dicembre 2017, n. 80

Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 31/2000 , 22/2002 , 40/2005 , 14/2007 , 53/2008 , 9/2010 , 21/2010 , 65/2014 , 69/2014 , 1/2015 , 22/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 27 dicembre 2017

CAPO IX
Modifiche alla legge regionale 13 novembre 2014, n. 69 (Norme per la valorizzazione del ruolo della Toscana nel periodo risorgimentale ai fini del conseguimento dell’unità nazionale. Modifiche alla l.r. 21/2010 )
Art. 16
Individuazione degli avvenimenti storici della Toscana risorgimentale. Abrogazione dell'articolo 3 della l.r. 69/2014
1. L'articolo 3 della legge regionale 13 novembre 2014, n. 69 (Norme per la valorizzazione del ruolo della Toscana nel periodo risorgimentale ai fini del conseguimento dell’unità nazionale. Modifiche alla l.r. 21/2010 ), è abrogato.
Art. 17
Ambiti di intervento. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 69/2014
1. La rubrica dell'articolo 4 della l.r. 69/2014 è sostituita dalla seguente: “
Ambiti di intervento
”.
2. Alla fine dell'alinea del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 69/2014 sono aggiunte le parole: “
interventi nei seguenti ambiti
”.
3. Alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 69/2014 le parole: “
progetti di
” sono soppresse.
4. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 69/2014 è sostituito dal seguente:
2. Gli interventi di cui al comma 1, in coerenza con il programma regionale di sviluppo (PRS), sono individuati dalla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all’articolo 9 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r.
20/2008) e sono attuati secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 3, della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).
”.
Art. 18
Interventi diretti della Regione. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 69/2014
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 69/2014 le parole: “
Il piano della cultura,
” sono sostituite dalle seguenti: “
Con la nota di aggiornamento al DEFR di cui all’articolo 9 della l.r. 1/2015 ,
” e le parole: “
può prevedere
” sono sostituite dalle seguenti: “
può essere previsto
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.