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Legge regionale 14 dicembre 2017, n. 75

Disposizioni in materia di partecipazione e di tutela dell’utenza nell’ambito del servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2017

Art. 3
Comitato aziendale di partecipazione. Inserimento dell'articolo 16 ter nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 16 bis della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art 16 ter - Comitato aziendale di partecipazione
1. Presso ciascuna azienda o ente del servizio sanitario regionale, è istituito il comitato aziendale di partecipazione con funzioni di consultazione e proposta a supporto della direzione aziendale, in merito alla qualità dei servizi erogati dall’azienda, con particolare riferimento all'equità nell'accesso e nella fruizione dei servizi.
2. Il comitato aziendale di partecipazione, in relazione alle competenze di cui al comma 1, in particolare:
a) contribuisce alla predisposizione di documenti di programmazione di ambito aziendale, riguardo al rispetto del diritto alla salute dei cittadini nonché alla qualità dei servizi;
b) svolge attività di monitoraggio in merito al rispetto delle garanzie e degli impegni indicati dalla carta dei servizi di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a), con particolare riferimento ai percorsi di accesso e di fruibilità dei servizi, tenendo conto degli strumenti di ascolto e di valutazione partecipata e degli indicatori di qualità, sulla base di elementi misurabili, attività di analisi e monitoraggio degli scostamenti tra i singoli obiettivi;
c) partecipa ai processi informativi e comunicativi tra azienda e cittadini, al fine di assicurare la chiarezza delle informazioni e l’efficacia della comunicazione, nonché di promuovere un uso appropriato e consapevole dei servizi;
d) propone incontri con i cittadini, volti a facilitare l’accesso ai servizi, il mantenimento dello stato di salute, l’informazione sulle cure e l'adeguato ricorso ai servizi.
3. Il comitato aziendale di partecipazione è composto:
a) nelle aziende unità sanitarie locali, da due membri designati fra i propri componenti da ciascun comitato di partecipazione di cui all’articolo 16 quater;
b) nelle aziende ospedaliero-universitarie e negli enti del servizio sanitario regionale, da un membro designato, fra i propri associati, da ciascuna delle associazioni rappresentative dell’utenza, nonché dell’associazionismo di tutela, di promozione e di sostegno attivo purché non erogatori di prestazioni, che abbiano stipulato il protocollo d'intesa di cui all'articolo 16, comma 2,
lettera c).
4. Il comitato aziendale di partecipazione è nominato dal direttore generale di ciascuna azienda o ente del servizio sanitario regionale.
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce gli indirizzi per il funzionamento dei comitati aziendali di partecipazione
6. La partecipazione al comitato aziendale di partecipazione non comporta la corresponsione di alcuna indennità di carica o di presenza. È fatto salvo il rimborso delle spese sostenute che è posto a carico delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale presso cui è istituito il comitato.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.