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Legge regionale 14 dicembre 2017, n. 75

Disposizioni in materia di partecipazione e di tutela dell’utenza nell’ambito del servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2017

Art. 2
Consiglio dei cittadini per la salute. Inserimento dell'articolo 16 bis nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 16 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art 16 bis - Consiglio dei cittadini per la salute
1. È istituito presso la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute il Consiglio dei cittadini per la salute, con funzioni consultive e propositive nelle materie attinenti alla tutela del diritto alla salute, dell’equità di accesso e della qualità e sicurezza dei servizi sanitari e socio-sanitari.
2. Il Consiglio dei cittadini per la salute, in relazione alle competenze di cui al comma 1, in particolare:
a) contribuisce alla predisposizione degli atti di programmazione di ambito regionale o di area vasta;
b) fornisce contributi, anche all'Organismo toscano per il governo clinico di cui all'articolo 49 bis, per la redazione dei percorsi diagnostici terapeutici assistenziali relativi, in particolare, alle reti cliniche regionali;
c) collabora allo sviluppo di strumenti di rilevazione sulla qualità dei servizi dal punto di vista del cittadino, in raccordo con gli organismi a ciò preposti;
d) propone iniziative culturali, nonché attività di studio e ricerca per le materie di competenza.
3. Il Consiglio dei cittadini per la salute assicura il supporto e coordinamento dell’azione dei comitati aziendali di partecipazione di cui all’articolo 16 ter.
4. Il Consiglio dei cittadini per la salute riferisce annualmente alla commissione consiliare competente in merito alla sua attività in occasione delle audizioni dei direttori generali di cui all’articolo 24, comma 4 bis.
5. Il Consiglio dei cittadini per la salute, presieduto dall’assessore regionale competente in materia di diritto alla salute, è composto da ventitré membri di cui:
a) tre designati fra i propri componenti da ciascun comitato aziendale di partecipazione delle aziende unità sanitarie locali di cui all’articolo 16 ter;
b) uno designato fra i propri componenti da ciascun comitato aziendale di partecipazione delle
aziende ospedaliero-universitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale di cui all’articolo 16 ter;
c) tre designati dal Comitato regionale dei consumatori e degli utenti di cui all’
articolo 2 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9
(Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti), nell'ambito delle proprie associazioni rappresentative dell'utenza, competenti in materia sanitaria e socio-sanitaria, operanti in tutte e tre le aree vaste della Toscana;
d) cinque designati congiuntamente al loro interno dagli organismi di partecipazione istituiti presso la direzione competente in materia di diritto alla salute per affrontare specifiche tematiche sanitarie e socio-sanitarie.
6. Il Consiglio dei cittadini per la salute è nominato dal Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura regionale.
7. Il Presidente della Giunta regionale procede alla nomina del Consiglio dei cittadini per la salute non appena il numero delle designazioni pervenute ai sensi del comma 5 rappresenti la maggioranza dei componenti del Consiglio dei cittadini per la salute stesso.
8. La Giunta regionale, con deliberazione, disciplina il funzionamento del Consiglio dei cittadini per la salute, nonché la corresponsione dei rimborsi spese spettanti ai componenti nella misura stabilita per i dirigenti regionali.”
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Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.