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Legge regionale 14 dicembre 2017, n. 74

Disciplina dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO).

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2017

Art. 10
Collegio sindacale
1. Il collegio sindacale è nominato dal direttore generale ed è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili.
2. Il presidente e gli altri componenti del collegio sindacale sono designati dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale.
3. Il collegio sindacale:
a) esercita il controllo di regolarità amministrativa e contabile sull'attività dell'ISPRO;
b) vigila sull'osservanza della legge;
c) verifica la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed effettua periodicamente verifiche di cassa;
d) trasmette almeno trimestralmente una relazione alla Giunta regionale, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità;
e) trasmette periodicamente alla Giunta regionale e, comunque, con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento dell'attività dell'ISPRO.
4. I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.
5. Si applicano le disposizioni vigenti di disciplina del collegio dei revisori delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliero universitarie di cui alla l.r. 40/2005 .
6. L’indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio sindacale è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale dell’ISPRO. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell’indennità fissata per gli altri componenti.
7. Ai componenti del collegio sindacale e al presidente spetta, inoltre, il rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti e con le modalità previsti dalla l.r. 40/2005 per i componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.