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Legge regionale 13 dicembre 2017, n. 72

Disposizioni relative ai destinatari delle agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana. Modifiche alla l.r. 18/2017 .

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2017





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera s), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi);


Visto il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali);


Visto il Sito esternodecreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 29 luglio 2014, n. 106 ;


Vista la legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana);


Considerato che:


1. La legge regionale 31 luglio 2012, n. 45 (Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura e il paesaggio in Toscana), ha attivato una specifica politica fiscale di agevolazione nei confronti dei soggetti che contribuiscono alla realizzazione dei progetti culturali o di valorizzazione del paesaggio;


2. La linea inaugurata dalla l.r. 45/2012 e proseguita dalla l.r. 18/2017 sta producendo un riscontro positivo da parte degli operatori e delle loro rappresentanze nella società;


3. L’interesse da essi manifestato si è concretizzato sia nella richiesta di accesso ai benefici previsti dalla normativa, sia nella formulazione di suggerimenti volti a rendere tale normativa maggiormente efficace;


4. In risposta a tali istanze si ritiene opportuno intervenire sia sulla platea dei possibili beneficiari delle agevolazioni fiscali, sia sul novero dei soggetti promotori degli interventi finanziabili;


5. Occorre procedere ad una riformulazione dell’articolo 2 della l.r. 18/2017 volta a chiarire l’ambito applicativo della norma relativamente alle fondazioni, ivi comprese quelle bancarie;


6. Occorre altresì intervenire sull’articolo 3 della l.r. 18/2017 inserendo fra i progetti finanziabili quelli promossi da enti ecclesiastici civilmente riconosciuti in quanto spesso impegnati a sostenere attività di rilevante valore artistico e culturale.


Approva la presente legge


Art. 1
Destinatari delle agevolazioni fiscali. Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 18/2017
1. L’articolo 2 della legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana) è sostituito dal seguente:
Art. 2 Destinatari delle agevolazioni fiscali
1. Sono destinatari delle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 1, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), Sito esternodel d.lgs. 446/1997 , con sede legale o con una stabile organizzazione in Toscana, individuate ai sensi dell’Sito esternoarticolo 58, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e in particolare:
a) società per azioni ed in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, enti pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno per oggetto, esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciali;
b) società in nome collettivo ed in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate;
c) persone fisiche esercenti attività commerciali;
d) persone fisiche, società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni;
e) fondazioni, ivi comprese le fondazioni bancarie.
”.
Art. 2
Progetti di intervento finanziabili. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 18/2017
a) i progetti di intervento localizzati in Toscana aventi le finalità di cui all’articolo 1, promossi da:
1. soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, con sede legale o con una stabile organizzazione operativa in Toscana, che abbiano previsto nello statuto o nell’atto costitutivo le finalità della promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale o del paesaggio;
2. enti ecclesiastici riconosciuti a norma delle leggi civili, aventi sede legale in Toscana.
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.